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REGOLAMENTO DEL TIMBRO PROFESSIONALE 

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1- Ogni elaborato tecnico redatto dal geometra libero professionista richiesto da privati e da enti pubblici dovrà essere autenti­cato con l'apposizione di un timbro personale attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla legge (iscrizione nell'Albo).

2- Il timbro recherà  il titolo, il cognome, nome  del geometra, la dicitura "Collegio dei Geometri Palermo" ed il numero progressivo corrispondente all'ordine cronologico dell'iscrizione. Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall’Albo del primo attributario.

3- Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che risulti iscritto nell’Albo  dei geometri di questa provincia, dietro rimborso del costo del timbro stesso. Il professionista può essere autorizzato a provvedere a sua cura e spese all'acquisizione del timbro il cui calco dovrà essere posto sull'apposita scheda tenuta dal Collegio. Il professionista che riceve o acquisisce il timbro dovrà rilasciarne ricevuta apponendo la firma sull'apposita scheda che è conservata nel fascicolo personale dell'iscritto.

4- Qualora il professionista  rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda trasferimento ad un altro Collegio, sia sospeso o cancellato dall'albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazio­ne, di trasferimento  o  della comunicazione del provvedimento adottato di iniziativa del Consiglio, restituire il timbro, anche se da lui acquisito a propria cura e spese. In caso di smarrimento del timbro, l'iscritto dovrà farne immediatamente comunicazione al Collegio, previa denuncia all'Autorità Giudiziaria, che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato o autorizza il professionista a dotarsi di un duplicato secondo le prassi descritte all'art. 3.

5- Il Geometra cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione  all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il professionista cancellato dall'albo o sospeso, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11/02/1929 n° 274.

6- E’ fatto divieto ai geometri se non appositamente autorizzati, di fornirsi del timbro professionale  o di usare timbri che non abbiano caratteristi­che simili a quello deliberato dal Collegio..  L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione o acquisiti a norma del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dal R. D. 25/11/1929 n. 274.

7- L'Autorità Giudiziaria, gli Enti Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od alla approvazione degli elaborati, devono accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale. Gli elaborati mancanti del timbro dovranno essere restituiti al firmatario.