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La detrazione del 55%  per interventi di riqualificazione energetica in caso di abitazione concessa in locazione, spetta sia al nudo proprietario che all'inquilino, in ragione della quota di spese da ciascuno effettivamente sostenuta.

Questo uno dei chiarimenti presenti all'interno della Circolare n.38/E del 23 giugno 2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i propri orientamenti espressi nel corso dell'incontro con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in merito a diversi profili fiscali riguardanti il Modello Unico 2010.

In particolare, la fattispecie analizzata riguarda un'abitazione posseduta da due persone fisiche (nudo proprietario e usufruttuario) e concessa in locazione ad un terzo soggetto (anch'esso persona fisica), sulla quale sono stati eseguiti interventi di sostituzione dei serramenti agevolati con la detrazione del 55% (1), in base alla seguente ripartizione delle spese:

  • 70% a carico del nudo proprietario,
  • 30% a carico dell'inquilino.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate specifica che, qualora siano rispettate tutte le condizioni previste (pagamento mediante bonifico con identificazione del beneficiario della detrazione, limite di agevolazione pari a 60.000 euro e rispetto dei parametri tecnici dell'intervento), "la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all'inquilino per l'ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno". Inoltre, la documentazione da inviare all'Enea (scheda informativa dei lavori) può essere unica e riferita al complessivo intervento e ad entrambi i beneficiari dell'agevolazione.

In tal modo, deve intendersi sostanzialmente confermato quanto sostenuto dall'ANCE, circa il fatto che il restrittivo orientamento, in base al quale la detrazione del 55% non spetta per gli immobili locati a terzi, è circoscritto ai soli fabbricati posseduti ed affittati da imprese (2) (e non anche a quelli di proprietà di privati persone fisiche e da questi concessi in locazione a terzi).

In merito a quest'ultima questione, si evidenzia che l'ANCE sta comunque continuando a portare avanti le più opportune iniziative, affinché, accanto alla proroga ed alla rimodulazione del beneficio (in scadenza al 31 dicembre 2010), si possa pervenire al superamento (anche in via normativa) della limitante interpretazione amministrativa che, unitamente a quella che ha escluso l'agevolazione per i fabbricati destinati alla vendita (3), ha di fatto notevolmente ristretto l'ambito applicativo della detrazione per le imprese del settore immobiliare.

(1) Di cui all'art.1, comma 345, della legge 296/2009, così come prorogato dall'art.1, commi 20-24, della legge 244/2007.
(2) Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.340/E del 1° agosto 2008 e News ANCE n. 1655 del 4 agosto 2008.
(3) Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.303/E del 15 luglio 2008 e News ANCE n.1591 del 17 luglio 2008. 

 NESSUNA AGEVOLAZIONE PER LE PARTI DI EDIFICIO AMPLIATE

In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con ampliamento non spetta la detrazione del 55% prevista per le spese di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296), in quanto questa è subordinata alla circostanza che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 39/E mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta l'1 luglio 2010, rispondendo ad alcuni quesiti riguardanti deduzioni e detrazioni IRPEF. In particolare, tra le altre cose, l'Agenzia ha risposto al seguente quesito:
"è possibile fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti?"

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha innanzitutto ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. La stessa Agenzia, con la circolare n. 36/E del 2007 aveva già precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera nuova costruzione. Mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio; sono, invece, agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

 

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