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DIRETTIVE SUL PRATICANTATO         Art. 2 Legge 7.3.1985, n. 75 

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Art. 1    Iscrizione nel Registro dei praticanti

Ciascun Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica e tecnologica, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono il percorso  formativo necessario al  conseguimento dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 4, 7 e 8, nonché coloro i quali frequentano i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'ari. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001,n.328

Nel registro deve essere indicato:

 

Il Registro dei praticanti è conservato presso il Consiglio del Collegio ed è numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente dello stesso.

Sulla matrice del Registro è riportata ogni notizia riguardante lo svolgimento del periodo di praticantato.

 

Art. 2   Requisiti della domanda di iscrizione

 

La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta nelle forme previste dalla legge, è rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri nella cui circoscrizione il richiedente svolge il praticantato..

Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, deve dichiarare:

a) la propria residenza anagrafica ;

b) il codice fiscale;

e) il luogo e la data di nascita;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento. Il cittadino comunitario che sia in possesso di titoli rilasciati da un paese membro della Comunità Europea può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. II cittadino di uno stato non appartenente alla Comunità Europea che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'ari. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 nonché dall'ari. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D.Lgs, 16.04.1994, n. 297;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

f) di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili;

g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il

possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/98 e D.P.R. n. 394/1999.

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere che precedono devono essere effettuati dai Collegi ai sensi del citato D.P.R. n. 403/98. Resta salva la facoltà del richiedente di produrre i certificati.

La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione:

-dichiarazione del professionista, rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri, di ammissione del richiedente all'esercizio della pratica e di assunzione di responsabilità professionale nei confronti del praticante, sia sotto il profilo deontologico che tecnico professionale.

 -dichiarazione del richiedente e del professionista attestante la conoscenza delle presenti norme.

Ciascun aspirante può essere iscritto nel Registro dei praticanti di un solo Collegio.